Se votate Si allora potranno candidarsi ed essere eletti alla carica di deputato, senatore, Parlamento europeo spettante all'Italia, svolgere di incarichi di Governo nazionale, elezioni regionali, alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.
Oltre ad altre ipotesi qualora la condanna sia inflitta durante le elezioni o durante il mandato, nel caso di Incandidabilita' sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare